Cara Lega, volevo soltanto ricordarti che non è compito di un uomo politico sostituirsi alla giustizia italiana, sul principio della separazione dei poteri, principio iscritto nei primi articoli della Costituzione Italiana.
Approfitto di questo articolo per ricordare che l’Italia è stata fondata nei termini di Repubblica democratica, dove l’organizzazione del sistema politico è basato sul principio della separazione dei poteri: Il Parlamento esercita il potere legislativo, al Governo è affidato il potere esecutivo e infine la magistratura esercita il potere giudiziario. Per questi motivi, non è compito del politico (potere legislativo), e/o dei suoi rappresentanti sostituirsi al potere giudiziario e/o ai suoi rappresentanti. Aggiungerei anche che non è neanche compito di un uomo politico, semplice cittadino rappresentante del popolo, sostituirsi alle competenze professionali delle Forze dell’Ordine per effettuare una perquisizione personale e/o domiciliare.
art. 251 del Codice di procedura penale
Le perquisizioni, unitamente alle ispezioni (artt. 244 e ss.) rappresentano due tipici “atti a sorpresa” di cui dispone l’autorità giudiziaria, da cui si evince il preciso intento del legislatore di attribuire tale potere non solo al giudice, ma altresì al pubblico ministero. Così ti sei resa, cara Lega, tramite la persona del tuo « capitano », potenzialmente colpevole di diversi reati, come quello di perquisizione senza averne la competenza, e la diffamazione pubblica.
Analizziamo il primo argomento, perquisizione di domicilio senza averne le dovute autorizzazioni/competenze:
Disposta con decreto dell’autorità giudiziaria (giudice procedente o pubblico ministero), la quale di norma delega il compimento dell’atto agli ufficiali di polizia giudiziaria, le perquisizioni possono essere effettuate soltanto dall’autorità giudiziaria o (come avviene praticamente sempre) dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono ufficiali di polizia giudiziaria (pertanto abilitati ad effettuare perquisizioni): i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato ai quali lʼordinamento delle singole Amministrazioni riconosce questa qualità; gli ufficiali superiori ed inferiori, i marescialli e brigadieri dellʼArma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; il Sindaco dei Comuni dove non abbia sede un Ufficio della Polizia di Stato ovvero un Comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria i responsabili del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo della polizia municipale.
Un parlamentare, in nessun modo, ricopre la competenza di autorità giudiziaria.
Analizziamo ora il secondo argomento, quello di diffamazione con circostanze aggravanti:
art. 595 del Codice Penale
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa. Le aggravanti comportano un aumento della pena iniziale prevista dall’art. 595 c. 1 c.p. nei seguenti casi:
– Attribuzione di un fatto determinato (c. 2).
– Offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3).
Questo ultimo ci riporta immancabilmente al principio sovrano del diritto penale, la presunzione di innocenza. In effetti, nel diritto penale, l’imputato è innocente sino ad una sentenza di condanna che sia passata in giudicato.
Cara Lega mi permetto di ricordarti, tu che sei un partito politico costituito come associazione a finalità pubblica, che il processo di un individuo si fa nei tribunali, e non in piazza pubblica.
Finché non viene emessa una decisione giudiziaria definitiva, qualunque cittadino è considerato innocente. In altri termini, secondo il principio di presunzione di innocenza, un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, vale a dire, sino all’esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione. In linea di principio non spetta all’imputato dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa. Il fatto che ci sia stato nei scorsi giorni un eventuale ‘’blitz’’, in altri termini una perquisizione domiciliare, non significa assolutamente che ci sia già stato un eventuale processo, e quindi una decisione giudiziaria definitiva nei confronti della persona che avete pubblicamente accusato senza prove formali, su base di semplici supposizioni. La perquisizione effettuata nei scorsi giorni significa soltanto che ci sono delle indagini in corso e che, finché non ci siano comprovate prove di colpevolezza, qualsiasi dichiarazione a carico è equiparabile alla diffamazione.
Aury COLOMBO
CapoRedattore
Giornalista Professionista d’Investigazione
@ BXL MEDIA – ALMOUWATIN TV